RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Si illustrano di seguito le norme del decreto-legge suscettibili di apportare nuovi o ulteriori oneri finanziari.
        Il nuovo comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, prevede che per le espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo e per quelle di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito denominato «testo unico»), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 3 a 3-quinquies e 5-bis del testo unico.
        Tali disposizioni prevedono che, nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, l'espulsione è sospesa fino al nulla osta dell'autorità giudiziaria, che deve provvedere entro quindici giorni dalla richiesta del questore; in caso contrario il nulla osta si intende concesso (comma 3 dell'articolo 13). Nelle more lo straniero è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all'articolo 14 del testo unico per un periodo massimo di 15 giorni.
        Si precisa, inoltre, che il comma 5-bis dell'articolo 13 del testo unico prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace (ora tribunale in composizione monocratica), che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione, il soggetto da espellere è trattenuto in un centro di permanenza temporanea e assistenza, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.
        Si tratta quindi sostanzialmente di nuove ipotesi di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza non precedentemente disciplinate.
        Per queste ipotesi è quindi ipotizzabile un onere ulteriore per l'accoglienza presso i centri di permanenza temporanea e assistenza per 4 giorni per la convalida e per 15 giorni per il nulla osta.
        Le espulsioni per terrorismo e quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico, riguardando comunque casi eccezionali e straordinari, si possono quantificare complessivamente in poche unità l'anno, che possono stimarsi prudentemente per eccesso in 20 l'anno.
        Per la convalida, i giorni di trattenimento nei centri sarebbero pertanto pari a 80 (20 x 4).
        Per quanto concerne il trattenimento ai fini del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria procedente, sempre secondo una stima prudenziale per eccesso, si possono indicare nel medesimo numero indicato per la convalida (20) i soggetti eventualmente interessati. In questo caso i giorni in trattenimento sarebbero pari a 300 (20 x 15)

 

Pag. 10

(sempre calcolando per ognuno il tempo massimo di 15 giorni previsto per il rilascio del nulla osta).
        Il costo medio, pro capite pro die, per il trattenimento in un centro risulta essere, sulla base delle recenti elaborazioni, pari a euro 61,4 (vi è stata quindi una diminuzione dei costi rispetto ai 66,11 euro pro die pro capite stabilita nella relazione tecnica alla legge 30 luglio 2002, n. 189).
        Il costo complessivo risulta dai giorni di accoglienza sopraindicati (80 + 300, arrotondati prudenzialmente a 400) per la spesa pro die pro capite (euro 61,4, arrotondato prudenzialmente a 62), pari complessivamente a euro 23.560, arrotondati a euro 30.000.
        Per quanto concerne gli allontanamenti per motivi di terrorismo per i cittadini comunitari, previsti all'articolo 3, i cui numeri sono da presumere assolutamente trascurabili, si rinvia a quanto si dirà a seguito degli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
        L'articolo 4 del decreto-legge prevede che gli allontanamenti dei cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono immediatamente eseguiti dal questore e ne prevede la convalida da parte del tribunale in composizione monocratica, con eventuale trattenimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza del destinatario del provvedimento in attesa della convalida, secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico, a cui il decreto-legge fa espresso rinvio.
        Al riguardo, come già osservato, il soggetto da allontanare è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza per un periodo massimo di 4 giorni, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.
        Dai dati pubblicati nel rapporto sulla criminalità del Ministero dell'interno, presentato nel giugno 2007, si evidenzia che fino al 2006 al primo posto nella graduatoria delle nazionalità degli espulsi per irregolarità del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come è noto, è entrato a far parte dell'Unione europea a decorrere dal 1o gennaio 2007, unitamente alla Bulgaria.
        I dati indicano che nel 2004 i romeni espulsi sono stati 11.628, nel 2005 sono stati 10.702 e nel 2006 sono stati 7.926. Tra questi risultano transitati nei centri di permanenza temporanea e assistenza 3.554 persone nel 2004, 4.980 nel 2005 e 4.175 nel 2006.
        I cittadini bulgari espulsi nell'ultimo triennio risultano essere 841 nel 2004, 514 nel 2005 e 329 nel 2006. Tra questi risultano transitati nei centri 343 persone nel 2004, 273 nel 2005 e 223 nel 2006.
        Si sottolinea che il numero delle esecuzioni degli allontanamenti dei cittadini dell'Unione è da stimarsi in misura notevolmente inferiore rispetto ai numeri di espulsioni precedentemente indicate, essendo diverse le condizioni che giustificano i provvedimenti di allontanamento da quelle che giustificano le espulsioni. Gli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono immediatamente esecutivi, mentre le espulsioni di cittadini extracomunitari sono di regola eseguite con accompagnamento coattivo alla frontiera nei meri casi di irregolarità del soggiorno.
 

Pag. 11


        Analoghe considerazioni valgono per gli oneri collegati al trattenimento in attesa del nulla osta da parte del giudice previsto per il cittadino dell'Unione da allontanare sottoposto a procedimento penale (articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico).
        Tali disposizioni, come già detto, prevedono che, nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, l'espulsione è sospesa fino al nulla osta dell'autorità giudiziaria, che deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta del questore; in caso contrario il nulla osta si intende concesso (comma 3 dell'articolo 13). Nelle more lo straniero è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza per un periodo massimo di 15 giorni. Anche per questa ipotesi valgono le considerazioni sopra riportate in ordine alla diminuzione del numero di allontanamenti (e quindi della percentuale di esso che può riguardare persone con procedimenti penali in corso), conseguente alla nuova condizione giuridica di una parte consistente dei cittadini stranieri espulsi per irregolarità del soggiorno fino al 1o gennaio 2006, atteso che la procedura, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del cittadino comunitario, è analoga a quella valevole per il cittadino extracomunitario a cui il decreto fa espresso rinvio.
        L'articolo 5 prevede, inoltre, che l'allontanamento è immediatamente eseguito anche nei casi di violazione del divieto di reingresso. Per queste ipotesi è prevista la convalida del provvedimento di esecuzione del questore con possibilità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza per il solito periodo massimo di 4 giorni.
        Il numero di questi casi è trascurabile e può ritenersi compreso negli arrotondamenti che si andranno ad effettuare nella stima degli allontanamenti annui.
        A conferma che gli oneri del provvedimento in questione trovano copertura negli stanziamenti già utilizzati per le espulsioni degli extracomunitari si rileva, infine, che il periodo massimo di trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del testo unico, è stabilito in 30 giorni, prorogabili dal giudice su richiesta del questore per ulteriori 30 giorni, quando «l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà». Gli stanziamenti in parola, pertanto, sono stati dimensionati in relazione a tale periodo massimo di trattenimento, laddove per i cittadini comunitari il termine massimo non può superare i 19 giorni (15 per il nulla osta, se richiesto, più 4 per la convalida dell'esecuzione), atteso che l'allontanamento ai sensi del decreto in esame non può che presupporre la certezza dell'identità e della nazionalità comunitaria della persona da allontanare.
        Si fa presente infatti che gli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza adottati in applicazione del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, sono stati 181 in circa due mesi di attuazione della disciplina.
        È presumibile quindi, secondo una stima prudenziale per eccesso, che in un anno tali allontanamenti potranno essere circa 1.200.
 

Pag. 12


        Le risorse destinate ai rimpatri e al trattenimento sono imputabili al piano gestione rimpatri, che ora è il 2536/25 (precedente 2624/25 del centro di responsabilità Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza) e 2351.2 del centro di responsabilità Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la cui dotazione per l'anno 2007 è stata pari, rispettivamente, a euro 10.439.009 e a euro 122.226.553.
        In merito a tali dotazioni si fa presente che lo stanziamento relativo alla gestione dei centri di permanenza ha avuto uguale dotazione anche nell'anno 2006 e identico stanziamento è previsto per l'anno 2008.
        Per i rimpatri, invece, lo stanziamento è stato nell'anno 2006 di 12.456.000 euro, nell'anno 2007 di euro 10.439.000 e nell'anno 2008, a seguito di nota variazione di bilancio, è previsto nella misura di euro 8.490.350. Nonostante tale diminuzione prevista per l'anno 2008, lo stanziamento è sufficiente alla copertura delle spese per gli allontanamenti dei cittadini comunitari.
        Come precedentemente osservato, infatti, le espulsioni nel 2006 dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione europea nel 2007 (rumeni 7.926, bulgari 329 = totale 8.255) hanno rappresentato, in percentuale, il 36,25 per cento del numero complessivo degli espulsi, che è stato pari a 22.770.
        La stima dei cittadini comunitari allontanati con esecuzione immediata è pari a 1.200. Tale numero rappresenta meno del 15 per cento del numero delle espulsioni precedentemente eseguite nei confronti dei soggetti delle medesime nazionalità.
        Si sottolinea, inoltre, che eventuali maggiori occorrenze per i rimpatri potranno comunque essere fronteggiate mediante variazioni compensative da effettuarsi all'interno dello stesso capitolo 2356, che presenta uno stanziamento di competenza 229.738.404 euro.
        Rimane quindi confermata la sufficienza degli attuali stanziamenti.
        È da ribadire, infatti, che il numero degli allontanamenti con esecuzione immediata dei cittadini dell'Unione (motivi di terrorismo e imperativi di pubblica sicurezza), considerati i gravi motivi che ne consentono l'adozione, non può che essere stimato, infatti, in un numero notevolmente inferiore rispetto al passato.
        Il medesimo articolo 3 obbliga l'amministrazione a predisporre formulari che contengono i contenuti essenziali del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi almeno nelle 23 lingue ufficiali della Unione europea. Detti formulari dovranno comunque essere completati per gli elementi essenziali con riferimento al singolo caso. Nel caso di mancanza di interpreti al momento disponibili per la lingua compresa dal destinatario sarà comunque necessario comunicare il modulo in una delle 4 lingue indicate (francese, inglese, tedesco, spagnolo).
        La spesa che si stima è calcolata sui seguenti elementi.
        In applicazione del citato decreto-legge n. 181 del 2007, come sopra evidenziato, sono stati adottati, in due mesi di operatività della sua disciplina,  181 allontanamenti. Pertanto, secondo una stima prudenziale per eccesso, si calcola che ogni anno verranno adottati circa 1.200 provvedimenti.
 

Pag. 13


        Il costo stimato per l'attività interpretativa relativa alla predisposizione dei formulari e dell'inserimento, con traduzione, degli elementi specifici e particolari relativi al singolo caso è stimato in 100 euro a documento. Tale costo è basato sull'attività attualmente svolta anche per la traduzione di documenti in materia di asilo, come indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE, in corso di pubblicazione.
        La spesa stimata è pari a 120.000 euro (1.200 x 100).
        Per gli anni successivi si ritiene che i formulari dovranno essere predisposti anche per alcune lingue, quelle maggiormente diffuse, non dell'Unione europea. Ciò per estendere la norma anche ai familiari non cittadini dell'Unione. Si ritiene, comunque, che il numero dei modelli di formulari da predisporre possa subire negli anni successivi una diminuzione, rimanendo, comunque, invece invariata l'attività di traduzione per quelle parti specifiche, non inserite nel formulario, relative al caso concreto che giustificano l'allontanamento. La spesa per singolo provvedimento potrebbe, quindi, ridursi negli anni successivi, tenendo presente anche la rivalutazione monetaria, in meno 10 euro l'anno, rimanendo fissato a regime al terzo anno un costo medio stimato prudentemente in euro 80 a documento.
        Per l'anno 2009 pertanto la spesa stimata è pari a euro 108.000 (1.200 x 90) e a decorrere dal 2010 è pari a 96.000 (1.200 x 80).